Biosicurezza contro peste suina, misure fino al 15 settembre

Rimodulate e aggiornate le misure di
biosicurezza per gli allevamenti suinicoli italiani contro la
peste suina. Il ministero della Salute ha emanato una nuova nota
dopo quella del primo agosto scorso, che proroga fino al 15
settembre le disposizioni del piano di sorveglianza, dopo la
scadenza del 19 agosto, fatte salve le specifiche misure
previste per le zone di protezione e sorveglianza e per gli
allevamenti epidemiologicamente correlati ai focolai. Al 15
settembre le misure saranno rivalutate sulla base della
situazione epidemiologica complessiva, si legge nella nota in
base alla quale “Regioni e Provincie autonome, sulla base di una
valutazione del rischio, possono adottare ulteriori misure più
restrittive” ovvero estendere le presenti misure a territori di
competenza anche se non interessati da zone di restrizione per
Psa.
    “Lunedì abbiamo avuto l’unità di crisi e abbiamo condiviso
le misure con le regioni interessate. Questa nota ribadisce le
disposizioni già in atto e le dettaglia maggiormente per
garantire da una parte – spiega all’ANSA il commissario Giovanni
Filippini – la massima attenzione contro il rischio diffusione
ma dall’altra anche di applicare tutte le possibilità per
permettere al comparto di continuare a lavorare”.
    In particolare, si legge nella nota, negli impianti di
macellazione si “ritiene necessario anche un rinforzamento delle
attività di vigilanza delle Forze dell’Ordine preposte, tenuto
anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi
di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle
movimentazioni e sui mezzi di trasporto e della biosicurezza”.
    In ogni allevamento, poi, deve essere presente e utilizzato
vestiario monouso (tuta, calzature, guanti e copricapo), per
ogni singolo soggetto che entri nella zona pulita degli
allevamenti avendo cura che tale vestiario venga correttamente
gestito e smaltito dopo l’utilizzo. La non osservanza di tali
norme, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, potrà
comportare la perdita del diritto di beneficiare degli
indennizzi, e/o elemento di ostacolo alle attività di rintraccio
e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia
infettiva e pertanto perseguibile penalmente.
   

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