martedì, 26 Novembre 2024
Sui «beni di prima necessità» siamo allo Stato di Psicopolizia
Cosa abbiamo fatto di male per ritrovarci in una simile bolla mediatico-burocratica? Poco fa il premier Draghi ha firmato il tanto atteso Dpcm contenente la lista dei posti in cui dal primo febbraio si potrà accedere senza green pass. Ben pochi in realtà: farmacie, ottici, edicole all’aperto, benzinai, articoli per animali, alimentari e supermercati. Servirà il certificato per andare dal tabaccaio e dal parrucchiere, ma ci sono degli eccessi di follia su cui è il caso di soffermarsi. Risulta infatti che sarà consentito accedere agli uffici della questura, ma solo per esigenze inderogabili: in poche parole, si può fare una denuncia ma non si può rinnovare un documento. Ma il picco della psicopolizia lo raggiungiamo quando parliamo di supermercati. Sarà consentito fare la spesa senza green pass, ma a una condizione: si possono acquistare soltanto “beni di prima necessità”. Questo significa che una persona sprovvista di certificato, o avente green pass scaduto, potrà mettere nel sacchetto della spesa il pane ma non i calzini, l’acqua ma non le matite per i figli, il latte ma non il profumo per la casa. Solo chi è completamente scollato dal mondo reale può partorire una regola del genere. Fondamentalmente, con questa norma che tutto il mondo non ci invidia, il governo infila il il naso persino nel carrello della spesa. E chi andrà a controllare se il malcapitato cliente ha osato acquistare beni primari o “beni voluttuari”? Ovviamente, il titolare dell’esercizio: la commessa o la cassiera della situazione, secondo i nostri legislatori, dovrà interrompere il suo lavoro per mettersi il berretto da poliziotto ed eseguire “controlli a campione” sulla clientela.
Ora: è giusto combattere i novax, è giusto sollecitare al vaccino: ma non vi sembra di aver superato il limite del buon senso? Non vi sorge il sospetto che gli estensori di queste regole siano finiti prigionieri di loro stessi? Che poi: sappiamo benissimo che applicare norme psicotiche come queste sarà assolutamente impossibile. L’unica conseguenza sarà quella di seminare ulteriore panico e confusione. Chi scrive stamattina ha visitato un grande centro commerciale in Lombardia: era l’ora di punta, ma sembrava di stare a Bagdad durante i bombardamenti americani. Corsie deserte, casse vuote, scaffali desolatamente spopolati. Di fatto, è come se il moltiplicarsi delle regole abbia generato un “lockdown burocratico”, che interessa non solo i novax ma anche tutti gli altri. Perché se i negozi sono aperti, ma vuoti, la botta arriva per tutti. Basta guardarsi intorno, nei centri storici delle città, per capire che, pur essendo quasi tutti vaccinati greenpassati, le vie dello shopping sono deserte. Stesso dicasi per le aziende: se il 20% dei dipendenti dei distretti industriali è in quarantena precauzionale, gli organici escono decimati e le linee di produzione di bloccano. E’ esattamente quanto lamentano molti imprenditori in questi giorni, in un momento in cui, peraltro, l’Inps ha smesso di equiparare la quarantena alla malattia: risultato, o paga il datore di lavoro di tasca sua, oppure scatta la decurtazione dello stipendio.
E pensare che fior di esperti, in tv e sui giornali, stanno prediligendo la linea aperturista, esortando ad allentare gradualmente le limitazioni, come peraltro sta avvenendo in molti paesi occidentali. A parole, vediamo la luce in fondo al tunnel: ma nei fatti, stiamo affogando l’economia in un mare di regole senza senso.
Gli articoli del Decreto Green Pass Negozi
DECRETA:
ART. 1
1. Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto; b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.
ALLEGATOAttività commerciali di vendita al dettaglio(art. 1, comma 1, lettera a))
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.