domenica, 24 Novembre 2024
Covid: la Corte Ue per i diritti dell’uomo boccia sanitari novax
La Corte Europea per i diritti dell’uomo, con una sentenza del 29 agosto che segue una analoga sentenza della Corte Costituzionale italiana, boccia i sanitari novax che nel 2021 rifiutarono il vaccino anti-Covid facendo ricorso alla stessa Corte, la quale ha ora stabilito che non vi fu violazione dei diritti ritenendo “manifestamente infondata” l’accusa di discriminazione. I ricorrenti sono 26 sanitari: 19 sammarinesi, 6 italiani, uno di nazionalità moldava, tutti impiegati presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. Lo rileva il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, commentando la sentenza, rilanciata dalla Rtv di San Marino.
I sanitari avevano rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19 ed erano stati sospesi per questo dalla loro attività di operatori sanitari, per poi essere reintegrati passata la fase di emergenza. Secondo la Corte non vi fu dunque violazione dei diritti e le misure adottate furono proporzionate e giustificate al fine della protezione della salute della popolazione in generale, compresi i richiedenti. “L’obiettivo delle misure – si legge infatti nella sentenza – era proteggere la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, nel contesto di una pandemia che aveva rappresentato un grave rischio per la popolazione in generale”. Ed ancora: “Le persone non vaccinate erano più vulnerabili alle gravi conseguenze della malattia”.
Le parti hanno ora tre mesi di tempo per fare ricorso. La corte Europea, afferma Anelli all’ANSA, “promuove le misure adottate durante il Covid e le considera non sproporzionate e adeguate per la tutela della salute pubblica e per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche nei confronti delle persone non vaccinate, in quanto più vulnerabili alle gravi conseguenze della malattia”. La sentenza della Corte Europea, conclude, “segue quella della Corte Costituzionale italiana, che aveva sottolineato che le misure adottate dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possano ritenersi né irragionevoli né sproporzionate”.
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