venerdì, 29 Novembre 2024
Green Pass al lavoro: le linee guida per dipendenti privati e PA
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in accordo con il Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e il Ministro della salute, Roberto Speranza, ha chiarito tramite il Dpcm firmato il 12 ottobre le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.
IL DOCUMENTO
dpcm-Green Pass-linee-guida.pdf
Green Pass per tutti
“Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo di Green pass”, spiega il documento, “i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti.”
Il ritorno al lavoro in presenza nelle PA ha reso necessario accelerare il processo di regolamentazione delle norme relative all’obbligatorietà del certificato vaccinale in azienda spiegando norme, regole, controlli e sanzioni nei confronti dei lavorati sprovvisti di Green Pass.
I controlli
Secondo quanto si legge nella bozza, quindi, il datore di lavoro sarà libero di organizzare le modalità di controllo del Green Pass che potrà avvenire “all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale”. Per le verifiche, spiegano sempre fonti di governo, si potrà usare anche la app gratuita Verifica C-19 così come concesso per le aziende private.
Orari più flessibili
Il Dpcm prevede maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita dei dipendenti pubblici. “Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze”.
Per le aziende private, invece è stato poi stabilito che i controlli del pass possano avvenire fino ma non oltre le 48 ore prima. Tale limite è stato posto, spiega ancora il Dpcm “per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali”.
Il Governo Draghi, quindi, ha scelto di adottare la linea dura in merito ai controlli del certificato verde sul posto di lavoro. Il Dpcm firmato da Palazzo Chigi specifica che per “assicurare efficace ed efficiente” verifica del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” per una verifica “quotidiana e automatizzata” rivelando solo il “possesso” di un certificato “in corso di validità” e non “ulteriori informazioni”. Il via d’urgenza il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole in merito all’utilizzo della SuperApp anche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Secondo quanto si legge nel documento si prevede l’uso “di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source”, che si può “integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QR code.
Chi non ha il Green Pass
Il documento prevede che “I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”.
I lavoratori delle pubbliche amministrazioni assenti da lavoro a causa della mancanza di Green Pass non maturano né contributi né ferie. Inoltre se “dovesse emergere una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro, per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d’urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità”. Si dispone inoltre che “agli stessi fini potrà essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, come mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l’eventuale impossibilità di poter impiegare personale perché sprovvisto di green pass”.
Per le giornate di assenza ingiustificata, dovute alla mancata presentazione del Green pass, “al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”.
I Controlli
Uno dei nodi fondamentali era quello relativo alle operazioni di verifica di possesso del Green Pass. Sindacati e associazioni di settore sollevavano perplessità in merito alle garanzie sulla riservatezza dei dati dell’impiegato.
Nelle linee guida si legge che il controllo avverrà tramite inserimento, da parte dell’operatore addetto ai controlli, del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell’interessato. Verrà specificato inoltre se il Green Pass è stato erogato per vaccinazione, test antigenico o guarigione da Covid.
“Nella verifica del Green pass, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” affinché tale operazione diventi “quotidiana e automatizzata”.
In pratica, verrà garantita l’informazione solo riguardo al “possesso” del certificato “in corso di validità”. Non si conosceranno “ulteriori informazioni”.
Nel documento si spiega che il datore di lavoro sarà libero di organizzare il controllo del Green pass che potrà avvenire “all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio,a ssicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale”. E’ quanto spiegano fonti di governo in relazione al Dpcm con le linee guida per i controlli nella Pubblica amministrazione. Per le verifiche si potrà usare anche la app gratuita Verifica C-19.
In attesa della piattaforma, rende noto il Governo, vale anche il cartaceo “Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano” una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone)”.
Nelle 14 pagine del decreto si legge che “è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste” dalla legge “in esito ai controlli”.
Esiste poi un articolo specifico circa i lavoratori vaccinati all’estero la cui copertura vaccinale viene considerata valida in azienda.
Un ultimo nodo è quello legato allo Smart working. Il nuovo Dpcm specifica che il lavoro da remoto non è alternativa alla presentazione del Green Pass. “Non sono consentite deroghe all’obbligo di green pass per il personale della P.A., fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale”. E pertanto “non è consentito in alcun modo”, in quanto “elusivo” dell’obbligo, “individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione” o dell’impossibilità di esibirla.