martedì, 26 Novembre 2024
Il pericolo del Pnrr non è il governo ma l’incapacità, qualche comitato e la burocrazia
«E’ notizia di oggi è che l’alta velocità a Bari che costa 406 milioni di denaro pubblico per il momento per decisione del Tar è bloccata per carrubi e mandorli, perché lungo il percorso ci sono carrubi e mandorli, come peraltro un ponte interrotto in Sardegna da mesi, che va abbattuto e ricostruito, è bloccato per la probabile presenza di rane e di trote. Io adoro i carrubi, i mandorli, le rane e le trote. Ma bisogna trovare il modo di far convivere la tutela dell’ambiente con la presenza umana, lo sviluppo, l’innovazione e il progresso».
Lo ha detto il vicepremier e Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini in merito alla notizia dell’annullamento da parte del Tar Puglia di un’opera finanziata col Pnrr: il nodo ferroviario di Bari, tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare.
In realtà i carrubi non c’entrano niente, e a dirla tutta neanche il Pnrr.
L’opera è frutto di un vecchio progetto del 2001 della Regione Puglia, sempre rimandata e ora finalmente rifinanziata con 204 milioni del Pnrr. Solo che la Regione anziché rivedere il progetto, ormai scaduto, ha ripresentato lo stesso senza conferenza dei servizi e senza verificare che lungo il tracciato passassero delle case private.
I proprietari quindi hanno fatto ricorso insieme a delle associazioni e al comune di Noicattaro guidato dal sindaco 5 stelle Raimondo Innamorato.
Il ricorso era già stato presentato, e vinto al Tar che aveva sospeso l’opera, la scorsa estate. Poi il Consiglio di Stato aveva ribaltato la sentenza.
Nel frattempo il governo Draghi dopo il primo pronunciamento, in sede cautelare, del tar di Puglia, aveva emanato un decreto legge, mai trasformato in legge, con cui si chiedeva ai tribunali amministrativi di accorciare i tempi per i pronunciamenti relativi a progetti finanziati da fondi Pnrr. Poi il 25 luglio il Consiglio di Stato aveva sancito l’interesse alla prosecuzione della procedura di variante al tracciato ferroviario, ritenendolo prevalente sull’interesse privato e i lavori erano ricominciati. Ora il tar, entrando nel merito ha accolto e riconosciuto i diritti dei ricorrenti a difendere la loro proprietà immobiliare. Ha quindi detto che i progetti di Rfi e Italferr sono illegittimi, non possono essere realizzati in quanto manca un documento essenziale: l’autorizzazione paesaggistica.
“Abbiamo portando a casa una vittoria unica nel panorama italiano delle cause ambientaliste” dicono i ricorrenti- Con questa sentenza oggi i giudici del Tar Puglia di Bari hanno scritto la storia: finalmente gli articoli 9 e 41 della Costituzione vengono difesi a pieno titolo, anche in caso di interessi di pubblica utilità e per opere del PNRR! Progettare bene infrastrutture strategiche significa farlo adottando la migliore soluzione possibile, anche in termini ambientali, specie nel caso di luoghi in cui ci sono vincoli come le lame”.
I ricorrenti non sonocontrari all’opera, ma dicono che ha sbagliato la Regione Puglia a non considerare l’altro progetto presentato, meno impattante e meno costoso, che se adottato non darebbe perdere neanche un giorno all’iter: “Era la RegionePuglia che avrebbe dovuto per legge occuparsi di valutare la miglior localizzazione dell’opera ferroviaria, a fronte di una prima autorizzazione paesaggistica scaduta, e non l’ha fatto, visto che l’istruttoria andava ripetuta ex novo. Anche questo lo dicono i Giudici”.
Secondo il tar “l’interesse “dominicale” dei proprietari ricorrenti puòessere pienamente soddisfatto dall’accoglimento del ricorso, pur a fronte di un’occupazione gia realizzata, poiché non risulta essere stato adottato il decreto di esproprio”, si legge nella sentenza. Poi continua: «II massimo soddisfacimento della loro posizione giuridica soggettiva
potrà evidentemente derivare dall’accoglimento del presente ricorso che avrà una funzione di blocco dei lavori in relazione alla parte dell’opera che interferisce con le particelle rientranti nella loro proprietà».
Dette opere se portate avanti produrrebbero il risultato di comportare il passaggio della nuova linea ferroviaria a distanza di meno di io metri dal principale edificio abitabile di proprietà dei soggetti privati ricorrenti. E quindi evidente il pregiudizio che gli odierni deducenti subirebbero e che sarebbe ovviato se dall’accoglimento del ricorso derivasse uno spostamento del tracciato ferroviario».
Nella sentenza il Tardi Bari sottolinea come nel corso del procedimento non siano state prese in considerazioni anche le alternative progettuali, su tutte Ia «3SF». Definita «fattibile da un punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale».
Chissà se il problema del Pnrr sono i tar, o gli enti che non sanno scrivere i progetti.