Il Tar interviene sui corsi di paracadutismo Anpdi: lanci solo da aerei militari

“Il Tar Lazio si è espresso di recente (27/06/22) con ben tre sentenze sulla nota vicenda dell’attività dei lanci con paracadute vincolato a calotta emisferica da aero civile svolta dall’ANPDI sotto controllo del Ministero Difesa. In sintesi, i giudizi hanno riguardato l’impugnativa promossa dall’Anpdi, con ricorso dinanzi al Tar, di un provvedimento Enac con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’attività lancistica con paracadute a calotta emisferica. La pronuncia ha chiarito che i corsi di paracadutismo ANPDI non possono essere effettuati da aero civile, ma unicamente da velivolo militare e sotto giurisdizione militare. E’ noto che, agli utenti che partecipano ai corsi ANPDI, viene rilasciato l’attestato di abilitazione al lancio il cui atto, controfirmato dall’Autorità Militare, è titolo valido per partecipare ai concorsi pubblici. Il Tar precisa che l’attività lancistica sotto giurisdizione militare non può riferirsi alle scuole di paracadutismo civili, per cui i ricorsi ANPDI sono stati dichiarati inammissibili. In motivazione, il Collegio rende edotto l’Autorità amministrativa che i corsi di paracadutismo Anpdi, essendo i lanci svolti da aero civile, non sono configurabili sotto controllo militare poiché l’attività da velivolo civile è posta sotto la sorveglianza ENAC. A tale statuizione consegue che, essendo vietato l’uso del paracadute emisferico da aero civile, l’attività lancistica avviene in violazione della normativa, come denunciato da ENAC. L’Autorità Militare è noto aver già sospeso il rilascio dell’“Attestato di abilitazione al lancio” valido ai fini concorsuali. Di fatto, il Tar Lazio conferma la decisione dello SMD di sospendere in data 14/01/21 la convenzione stipulata con l’Anpdi e, in conseguenza, il rilascio degli attestati. Nel caso concreto, poiché a bordo di un aero civile può salire solo il paracadutista con valido titolo aeronautico o l’allievo istruito secondo i programmi di addestramento previsti dai regolamenti ministeriali ed ENAC, è noto che l’allievo ANPDI é stato fatto salire a bordo di aero civile per svolgere i lanci, ancorché in carenza dei previsti requisiti tecnico/normativi. E’ purtroppo noto all’Autorità Militare l’elevato numero di incidenti paracadutistici avvenuti durante l’attività lancistica. In particolare, per la drammaticità dell’evento e la giovane età delle vittime, si è in dovere di ricordare i tragici eventi in cui hanno trovato la morte le giovanissime “Melania La Mantia” e “Veronica Ingrosso” durante attività lancistica dei corsi di paracadutismo ANPDI avvenuti in quel di Ravenna del 02.10.10 e di Latina del 28.10.07. Alla luce di quanto statuito dal Tar Lazio una domanda è d’obbligo: com’è potuto accadere che un’attivita lancistica svoltasi sotto controllo militare sia stata svolta in questi anni senza controllo e in violazione di legge?

Poiché l’attività lancistica ha causato incidenti paracadutistici rilevanti, con infortuni gravi

e/o infausti, si ha il dubbio che le indagini amministrative e/o giudiziarie sui fatti e le

responsabilità ascrivibili al caso concreto abbiano riguardato unicamente la ricostruzione

cinematica dell’evento, ma non la verifica se l’attività lancistica fosse “ab origine” in regola

con la vigente normativa. Inoltre, si ritiene che l’indagine della pubblica amministrazione

debba estendersi ai concorsi pubblici in cui tale titolo, controfirmato dall’Autorità Militare,

a fronte di attività svolta in violazione di legge, abbia determinato ipotesi di avanzamento in

graduatoria su altri candidati, poi risultati danneggiati poiché esclusi dai concorsi. A tutto

questo, si aggiungono valide ragioni per censurare una posizione di abuso dominante di un

soggetto di diritto privato (ANPDI) che, non si dimostra il frutto di libera scelta e dei principi

di concorrenza all’interno di un libero mercato, ma dell’affidamento di un servizio di

pubblica fornitura che l’Autorità Militare rinnova con contratti a trattativa privata, a

scadenza quadriennale, senza soluzione di continuità. Come sia potuto accadere tutto questo,

alla luce dell’attività lancistica svolta in violazione di legge, é ancora da accertare. Se la

decisione del Tar Lazio interviene per fare chiarezza, come uno schiaffo a mani aperte nei

confronti delle Istituzioni pubbliche cui si rivolge, per quanto accaduto in passato,

rappresenta tuttavia un punto di partenza positivo da cui cominciare, con significative azioni

pubbliche correttive e di controllo effettivo al fine di prevenire gli errori commessi in

passato. Nessun complotto evidentemente ai danni dell’ANPDI, ma rispetto delle regole da

parte di ENAC, che la pronuncia del Tar Lazio conferma. Si consenta di precisare che

l’ANPDI non è al di sopra della legge e, l’aver fatto attività in questi anni per mancanza dei

controlli, non dà titolo per affermare di essere in diritto a svolgerla perché “l’abbiamo sempre

fatto”, forse semplicemente perché non esiste il diritto all’usucapione dell’illecito.”

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