Legge contro violenza sulle donne, le misure di sicurezza sono inattuabili

Il Governo dopo l’agghiacciante omicidio di Giulia Tramontano uccisa dal suo compagno al settimo mese di gravidanza ha deciso di intervenire, con un provvedimento su cui era già al lavoro da tempo e che verrà discusso in Consiglio dei ministri nel tardo pomeriggio. Un disegno di legge contro la violenza sulle donne, che prevede una serie di limitazioni che verrano imposte dai tribunali tra le quali il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalle donne sotto protezione, la sorveglianza con il braccialetto elettronico e l’arresto anche fuori dalla flagranza di reato.

Nel dettaglio “i luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone”. Viene inoltre evidenziato che se sussistono motivi di particolare gravità il presidente del Tribunale potrà disporre la sorveglianza con il braccialetto elettronico, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, (vista la scarsità di tali dispostivi di cui Panorama si è occupato mesi fa).

Inoltre tra le novità è introdotte, c’è il mancato rispetto del divieto di avvicinamento che comporta la reclusione da uno a cinque anni e consente l’arresto anche fuori dai casi di flagranza con un aumento delle pene previste dal codice penale se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da un soggetto già ammonito anche se la persona offesa è diversa. Il Ddl prevede anche norme per rendere più spediti i procedimenti che avranno “trattazione prioritaria” e per monitorare il rispetto dei tempi, il procuratore generale presso la Corte di Appello ogni tre mesi acquisirá dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini.

È prevista anche la specializzazione dei magistrati “nella trattazione dei processi in materia di violenza di genere e violenza domestica”. Misure che già presentano dei problemi per la loro attuazione.

«Bene il DDL ma occorre un incremento delle unità di personale assegnate alle sezioni, considerato l’elevato numero dei procedimenti, specie a fronte dell’introduzione di ulteriori obblighi e termini da rispettare della conduzione delle indagini»-commenta il magistrato Diana Russo

Cosa ne pensa delle altre misure ?

«Nel corso dei miei oltre dieci anni di esperienza in materia di vittime vulnerabili si sono susseguite numerose riforme volte a ridurre il fenomeno della violenza di genere, in media una ogni due anni. Il fenomeno ha origini culturali e va contrastato non solo sul piano giuridico ma anche e sopratutto in via preventiva sul piano culturale e sociale mentre la specializzazione degli operatori, e in particolare dei magistrati – peraltro già largamente diffusa richiede come le dicevo un incremento di personale».

In concreto sono misure che possono essere attuate?

«Rispetto ai braccialetti elettronici mi preoccupa la concreta fattibilità vista la limitata disponibilità dei dispositivi. Infine la procedibilità d’ufficio nei reati di violenza di genere (laddove non già prevista) è utile nella misura in cui svincola il magistrato dalla querela di parte, ferma restando la indispensabilità dell’ascolto della vittima e quindi misure di supporto della stessa nel percorso giudiziari».

Sull’argomento abbiamo sentito anche l’avvocato penalista del foro di Roma Tatiana Minciarelli

Cosa comporta L’indisponibilità dei braccialetti elettronici?

«L’indisponibilità dei braccialetti elettronici è un dato obiettivo e risalente e rischia di compromettere l’applicazione effettiva della normativa, come già avviene per le misure cautelari gradate, adottate per tutti gli altri reati. Tra l’altro, l’applicazione del braccialetto darebbe modo di rilevare in maniera obiettiva anche il superamento del divieto di avvicinamento, ampliato a 500 metri , in mancanza di ulteriori elementi di prova del superamento del limite».

Mentre per la flagranza differita?

«Più complessa, sotto il profilo sistematico, la configurabilità della flagranza differita, tuttavia già adottata per i reati commessi in occasione delle manifestazioni sportive. Quanto alla previsione di percorsi rieducativi obbligatori, come condizione della concessione della sospensione condizionale della pena, si pone in linea con le finalità costituzionali e riabilitative della pena».

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