Plusvalenze Juve: avv.Di Cintio,da Tar questioni molto rilevanti

“Si tratta di questioni molto
rilevanti, in ragione del fatto che la legge 220/2003 è il
fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la cui
legittimità verrà sottoposta alla lente d’ingrandimento
dell’organo di giustizia più importante d’Europa”. Lo afferma
l’avvocato Cesare Di Cintio, l’esperto di diritto sportivo
contattato
dall’ANSA in merito alla decisione del Tar del Lazio sui ricorsi
presentati dall’ex presidente e dall’ex ad della Juventus,
Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, nell’ambito vicenda
relativa alla contabilizzazione di presunte plusvalenze fittizie
nei bilanci societari. In particolare, spiega il legale, “la
Corte è stata investita della decisione in merito alla
compatibilità del diritto comunitario con le norme italiane che
regolano i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento
nazionale”. I tre aspetti che il Tar chiede vengano valutati si
possono sintetizzare in distinti quesiti, secondo Di Cintio. “Il
primo, è per sapere se il diritto interno di uno stato membro,
una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, possa
escludere la tutela giurisdizionale del giudice nazionale se non
ai soli fini della tutela risarcitoria”. I giudici
amministrativi, secondo quesito, chiedono di sapere poi se una
normativa nazionale (il dl 220/2003) – che consente agli organi
sportivi di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione
disciplinare a carattere inibitorio in forza di una clausola
generale a carattere indeterminato – viola gli artt. 6 e 19 del
Trattato dell’Unione europea (Tue), interpretati alla luce degli
artt.47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e 6 e 7 della Cedu. “Inoltre – afferma
ancora l’avvocato – non vengono così messi a rischio il rispetto
dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente
determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del
giusto processo?”. Sul decreto in oggetto – che consente
l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione
disciplinare interdittiva che impedisce ad un dirigente apicale
di società sportiva di livello internazionale di svolgere
l’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e
sovranazionale – “si chiede infine se viola il diritto
dell’Unione ed in particolare gli artt. 45, 49 e 56, 101 e 102
del Tfue e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea”.
   

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